Agcom diffida Lea: cosa è successo e cosa cambia

Agcom diffida Lea: cosa è successo e cosa cambia

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decidendo a riguardo di una segnalazione relativa alla rappresentatività di un organismo di gestione collettiva legittimato a svolgere attività di intermediazione del diritto d’autore (nel caso specifico, l’associazione LEA – Liberi Editori Associati), ha fissato importanti paletti che per il futuro potranno delimitare i termini dei rapporti con gli utilizzatori dei repertori tutelati.

In breve, agcom con la delibera n. 96/24/CONS, accertando da parte della collecting LEA – Liberi Editori Associati “la violazione dell’articolo 22, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 […]”, ha diffidato il medesimo ente dal reiterare la condotta violativa della norma sopra richiamata, che disciplina nel dettaglio le modalità di concessione delle licenze.
La vicenda

La vicenda trae origine da una serie di segnalazioni avvenute nel 2022 da parte dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA) che aveva denunciato all’Autorità “che le aziende proprie associate sono state oggetto di una campagna ad opera della associazione LEA – Liberi Editori Autori di pressante sollecitazione alla sottoscrizione di un’apposita licenza per l’utilizzo del repertorio rappresentato che prevede tariffari esorbitanti, ingiustificati e, soprattutto, mai negoziati”.

Il recesso di Soundreef dal contratto di mandato con SIAE

“Tale campagna sarebbe iniziata a seguito del recesso della società Soundreef LTD [per la quale LEA, su specifico incarico, funge da intermediario dei diritti dei propri iscritti su territorio italiano, ndr] dal contratto di mandato con SIAE, comunicato il 28 febbraio 2022, ed avente effetto a far data dal 1°luglio 2022″.

Reiterazione segnalazioni

Per parte propria AICA, nelle more del procedimento, contestava la condotta di LEA in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 35/2017, poiché la collecting “non avrebbe dato riscontro alle richieste formulate più volte da AICA per ricevere chiare e precise indicazioni sulle opere gestite, sui diritti rappresentati nonché sui criteri di rappresentatività utilizzati”. A seguito di numerose segnalazioni l’associazione di categoria degli alberghi “asseriva che le illiceità e criticità precedentemente denunciate continuavano ad essere poste in essere da parte di LEA, invitando contestualmente l’Autorità ad intervenire”.

Fondatezza della segnalazione

Agcom “rilevava che doglianze analoghe a quelle esposte da AICA erano ribadite anche da altre associazioni di categoria e, da ultimo, dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)” e all’esito dell’istruttoria accertava la fondatezza delle contestazioni mosse dalle rappresentanze di utilizzatori del repertorio musicale non analitici.

La rilevanza della questione

Le motivazioni di Agcom sono particolarmente interessanti non solo perché costituiscono un precedente su un tema incandescente, ma anche perché trattano di utilizzi non lineari (on demand), introducendo, nella sostanza, un massimario, che di seguito tracciamo.

Gli utilizzatori devono conoscere il valore della rappresentatività

Il primo elemento rimarcato da Agcom è che “in presenza di più organismi di gestione collettiva che intermediano gli stessi diritti, al fine di valutare la congruità delle condizioni di licenza e delle tariffe, gli utilizzatori hanno necessità di conoscere il valore della rappresentatività di ciascuno degli OGC attivi nel settore”.

Il calcolo della rappresentatività

Di pregio anche la circostanza che, per l’Autorità, “il mero numero di titolari di diritti mandanti non può essere considerato un parametro oggettivo per misurare la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva” e che “il calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva basato sull’utilizzo effettivo delle opere è in grado di restituire un quadro più fedele dei reali rapporti di forza tra più OGC operanti nello stesso settore di intermediazione dei diritti d’autore o connessi”.

Sfruttamento di prossimità

Quanto al caso degli utilizzatori non analitici, “non essendo disponibile una reportistica dettagliata, la rappresentatività deve essere riferita ad un tipo di sfruttamento ‘di prossimità’, vale a dire per uno sfruttamento con le stesse caratteristiche, e che sia misurabile”.

Il caso del broadcasting

Nel caso di licenze per diritti di riproduzione meccanica rilasciati a strutture ricettive, “essendo tali licenze rilasciate a copertura dell’utilizzo di apparecchi radiotelevisivi, i parametri di cui sopra dovrebbero essere calcolati considerando il peso di ciascun organismo di gestione collettiva nel solo settore dell’emittenza radiotelevisiva (c.d. licenze broadcasting)”.

Rapporto tra tariffari

Inoltre, per Agcom “il rapporto tra il tariffario proposto da LEA e quello proposto da SIAE non corrisponde alla reale proporzione della rappresentatività dei due organismi di gestione collettiva, calcolata secondo il parametro dell’effettivo utilizzo” e, “in ogni caso, dalle verifiche preliminari effettuate dall’Autorità anche le stesse stime fornite da LEA in merito alla propria market share calcolata sull’effettivo utilizzo potrebbero essere sovrastimate e che è quindi necessario condurre un’analisi più puntuale per identificare i corretti valori di mercato”.

Obbligo al pagamento del diritto d’autore indiscutibile

Nondimeno, l’Autorità nel suo provvedimento, rimarca che “nessuna utilizzazione economica di repertori tutelati dal diritto d’autore può avvenire senza che sia corrisposto all’avente diritto, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva, il compenso spettante per legge”.

No ad aggravi indebiti per gli utilizzatori

Nel contempo, osservando però “che l’ampliamento dei soggetti abilitati all’intermediazione del diritto d’autore non può tradursi in aggravi indebiti per gli utilizzatori, tanto più in considerazione del fatto che questi ultimi non potendo di fatto scegliere tra un repertorio ed altro, devono necessariamente interfacciarsi con tutti gli organismi che intermediano”.

Tariffe LEA non ragionevoli e proporzionate

Quanto alla conclusione della procedura, per Agcom, “le evidenze istruttorie acquisite, le tariffe proposte da LEA ad AICA non risultano ragionevoli e proporzionate in rapporto al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, secondo le disposizioni del comma 4 dell’art. 22 del Decreto”.

Informazioni sulla rappresentatività

Di conseguenza, per Agcom “LEA deve fornire ad AICA informazioni sulla propria rappresentatività calcolata sulla base dell’effettivo utilizzo delle opere nel settore televisivo, tenendo conto, delle indicazioni che l’Autorità si riserva di formulare in attuazione del dettato dell’art. 180 LDA”.

Invito alla modulazione

Per l’effetto, “LEA dovrebbe modulare il proprio tariffario per le strutture alberghiere in misura proporzionale rispetto alla propria rappresentatività effettiva” calcolata con le modalità specificate da Agcom o, in alternativa, “al fine di addivenire ad una più celere conclusione della trattativa, LEA può proporre un tariffario che tenga conto della rappresentatività basata sul criterio del fatturato incassato relativo all’emittenza radiotelevisiva”.

Il complesso rapporto tra OGC e utilizzatori è di particolare interesse, tant’è che recentemente Agcom ha pubblicato una nuova delibera (95/24/CONS) che riprende il tema del diritto d’autore e diritti connessi e del raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere. Ma soprattutto introduce importanti novità riguardo all’attuazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva.

Fonte e approfondimenti: www.newslinet.com